Cosa sono le Associazioni di Promozione Sociale (ASP)?
Le Associazioni di Promozione Sociale (APS) fanno parte degli Enti del Terzo settore (ETS), introdotti con la riforma del terzo settore; vediamo di cosa si occupano le APS e come si differenziano dagli altri ETS.
Tra gli Enti del Terzo Settore, definiti dalla legge delega 106/2016 come,
Enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi,
figurano anche le APS, cioè le Associazioni di Promozione sociale, che si differenziano dalle ODV (Organizzazioni di Volontariato) in quanto svolgono prevalentemente attività di interesse generale a favore dei propri associati e dei loro familiari, mentre l’attenzione delle ODV è focalizzata su terzi.
In quanto parte degli ETS, le Associazioni di Promozione Sociale sono regolate dal Codice del Terzo Settore e possono scegliere se iscriversi regolarmente all’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ovvero il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore strumento pubblico e accessibile che raccoglie in un unico luogo digitale le informazioni fondamentali degli iscritti.
APS: informazioni utili
L’associazione di promozione sociale svolge attività grazie perlopiù ai propri associati, che agiscono come volontari. Disciplinata dagli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), una APS per essere tale deve essere costituita da minimo 7 persone fisiche o di 3 diverse APS. Se tale requisito dovesse venire a mancare, la APS viene cancellata dal RUNTS.
Le Associazioni di Promozione Sociale possono anche avere come soci altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a patto che non superino il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale socie.
In quanto ETS una APS non ha fini di lucro e svolge un’attività d’interesse generale soprattuto grazie a dei volontari.
Esistono anche casi in cui le Associazioni di Promozione Sociale avvalersi del lavoro dipendente o autonomo:
- se è necessario per lo svolgimento dell’attività di interesse generale
- se è necessario per raggiungere in generale le proprie finalità.
Comunque, il numero dei lavoratori nelle Associazioni di Promozione Sociale non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.
Le APS possono infine detrarre fino al 30% delle erogazioni effettuate (con il limite dei 30.000 euro).