Superbonus e Terzo Settore: limiti di spesa e requisiti

Per le Onlus, le Organizzazioni di Volontariato e per le Associazioni di promozione sociale cambiano i requisiti di accesso per il Superbonus. Prendendo in considerazione le peculiarità degli operatori del Terzo Settore, ci sono state delle modifiche ai limiti di spesa previsti e ai requisiti per accedervi: vediamo insieme quali sono. 

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Anche gli enti del Terzo Settore – che si tratti di Onlus, Odv o Aps – possono chiedere il Superbonus 110% per la ristrutturazione di immobili con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica oltre che ridurre il rischio sismico. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, ci sono però dei requisiti specifici che devono essere rispettati dagli enti del Terzo Settore, considerando le loro peculiarità.

Prima di tutto va specificato che vengono modificati i limiti di spesa, considerando che spesso questi soggetti operano all’interno di edifici di grandi dimensioni – che però risultato accatastati come una singola unità. Ne consegue che non può valere in questo caso non può essere applicato il limite di spesa basato sul numero di unità immobiliari.

Il calcolo del limite di spesa verrà effettuato sulla base dei valori che vengono ricavati dal Rapporto Immobiliare, seguendo la media nazionale. Ci sarà quindi una differenza rispetto alle unità immobiliari come condomini oppure unifamiliari.

Superbonus per gli ETS: i requisiti

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Quello del limite di spesa non è l’unico elemento che contraddistingue gli enti del Terzo Settore che vogliono richiedere il Superbonus. Un altro requisito da rispettare è il seguente: i membri del consiglio di amministrazione non devono ricevere alcuna indennità per la carica ricoperta all’interno dell’associazione/organizzazione che presenta domanda per il Superbonus. Questo requisito deve essere valido dal primo giugno 2021 e per tutto il periodo in cui – eventualmente – si riceve l’indennità.

Infine, vale la pena ricordare quali sono le categorie di immobili per le quali si può accedere al Superbonus 110% (che quindi prevede una detrazione per tutti gli interventi effettuati in fase di ristrutturazione e ammodernamento dell’edificio di proprietà):

  • B1: ricoveri, orfanotrofi, convitti o collegi, conventi, case-studio, educandati;
  • B2 o D4: case di cura oppure strutture ospedaliere o di pronto soccorso senza fine di lucro.

Si precisa, inoltre, che gli immobili per i quali si richiede la detrazione devono essere di proprietà, in comodato d’uso gratuito, usufrutto o nuda proprietà.