Stretta per le Ong: nuove severe disposizioni
Nuove disposizioni per la gestione dei flussi migratori: i soccorsi in mare saranno da ora in poi regolati dal preannunciato “codice di condotta” e nel caso questo non venga rispettato dalle navi umanitarie, seguiranno multe e confische.
Le imbarcazioni delle ONG che si occupano di soccorrere persone che cercano di raggiungere l’Europa via mare dovranno rispettare nuove disposizioni come recita il dossier migranti contenuto nell’ultimo decreto legge appena approvato dal Consiglio dei Ministri.
L’attività delle ONG per quanto riguarda i soccorsi in mare dovrà ora avvenire in modo diverso, e alle navi umanitarie degli enti non profit che non rispetteranno le nuove regole verranno applicate sanzioni fino ai 50.000 euro.
Imbarcazioni delle ONG: le nuove misure
Le non profit agiscono anche in mare con il fine di salvare persone che spesso viaggiano in situazioni molto rischiose, dove la sicurezza non è garantita. L’attività delle ONG sul fronte dei soccorsi in mare dovrà però cambiare, perché così prevede il nuovo decreto sui migranti.
Innanzitutto l’attività delle ONG nei soccorsi in mare non potrà più prevedere i soccorsi multipli, eccezione fatta se richiesti dalle autorità della zona Sar. Le navi potranno transitare e intervenire solo con il diretto controllo e le indicazioni delle autorità territoriali, se e quando è necessario un reale soccorso.
In breve ciò sopra riportato è il contenuto del nuovo “codice di condotta” per le Ong che operano in mare e che, se e quando non rispetteranno le disposizioni, subiranno multe e confische. Sono infatti previste sanzioni per il comandante, l’armatore e il proprietario, dai 10.000 ai 50.000 mila euro e si può arrivare fino alla confisca del mezzo. Nello specifico:
Si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale si estende all’armatore e al proprietario della nave.
Nel caso poi di contestazione della violazione, conseguirà:
L’applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi della nave utilizzata per commettere la violazione. L’organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l’armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese.