Che cosa si intende per “impresa sociale”?
Si parla di “impresa sociale” sempre nell’ambito del vasto mondo del Terzo settore, e infatti nell’ordinamento giuridico italiano un’impresa sociale rientra negli Enti del Terzo settore (ETS). Ma cosa si intende, nello specifico, per impresa sociale? E qual è la differenza tra le altre realtà che sono sempre contenute nell’universo del Terzo settore?
Un’Impresa Sociale viene costituita con atto pubblico il quale deve ben definire il carattere sociale dell’impresa specificando altresì l’oggetto sociale e anche la completa assenza di qualsiasi finalità di lucro. È il decreto legislativo 112/2017 a definirne le modalità:
Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa d’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
L’Impresa sociale è dunque una categoria del terziario che racchiude tutte quelle organizzazioni private che svolgano stabilmente un’attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Impresa sociale: come ottenere la qualifica
Un’Impresa Sociale è una realtà del Terzo Settore che secondo la legge può svolgere diverse attività, dagli interventi e servizi sociali alle prestazioni sanitarie. così come attività di educazione, istruzione e formazione professionale, salvaguardia dell’ambiente ma anche del patrimonio culturale o attività di ricerca, per fare alcuni esempi.
Ma come ottenere la qualifica di Impresa Sociale? Essere giuridicamente riconosciuti come Impresa Sociale esige che un ente privato o una qualche società che dimostrino di:
Esercitare in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”. Le Cooperative Sociali e i loro consorzi acquisiscono invece di diritto la qualifica di Impresa Sociale.
Sempre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali precisa invece che non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le:
Società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Per quanto invece riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti esistono condizioni particolari: essi possono adottare la qualifica di Impresa Sociale solo se esercitano le attività d’impresa d’interesse generale definite dal già citato decreto legislativo 112/2017.
Non solo, ma tali attività devono essere definite con atto pubblico o scrittura privata autenticata che ne recitino il regolamento.