Legge 125: cooperazione e sviluppo

Il sistema italiano di cooperazione internazionale allo sviluppo è delineato dalla legge 125/2014, entrata in vigore il 29 agosto 2014 e tra i “Soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo” si collocano anche le Organizzazioni della Società Civile (OSC).

non profit

Le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici, le regioni e gli enti locali, le OSC e altre realtà senza finalità di lucro vengono regolate dalla legge italiana 125/2014 con la quale viene appunto disciplinato l’intero settore della cooperazione.

Le Organizzazioni Non Governative (ONG), o Organizzazioni della Società Civile, (OSC), attive nella cooperazione internazionale per lo sviluppo sono disciplinate dalla legge 125/2014, che ha permesso di “Adeguare la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi, nel corso degli ultimi venti anni, nella Comunità internazionale sulle problematiche dell’aiuto allo sviluppo”.

Legge 125/2014: cosa prevede

ong

Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, è stato interamente “Ridelineato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo)” con l’obiettivo di porre il tema della cooperazione al centro della politica estera italiana.

Come recita il testo disponibile sul portale della Camera dei Deputati:

La riforma ha stabilito il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è “parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia”.

Inoltre, la legge 125/2014 entrata in vigore ad agosto 2014, ha

Modificato il nome stesso del Ministero degli Affari esteri in Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI).

Come viene stabilito dall’articolo 3 della legge 125. Nel concreto poi la legge prevede che a uno dei sottosegretari agli esteri sia conferita la carica di viceministro alla cooperazione; da un punto di vista prettamente amministrativo è stata creata l’agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics).

Alla Cassa depositi e prestiti spa (Cdp) che la legge 125/2014 (prevede l’art. 22) ha invece attribuito il ruolo di “Istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo” da cui deriva anche il compito di erogare crediti concessionali (art. 8). In questa prospettiva è il ministero dell’economia e delle finanze ad erogare la maggior parte delle risorse.

La legge istituisce poi il comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (art. 15), composto dal presidente del consiglio, dal ministro degli esteri, dal vice ministro con delega alla cooperazione e dai ministri dell’interno, della difesa, dell’economia, dello sviluppo economico, delle politiche agricole, dell’ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute, dell’istruzione e dell’università.

I soggetti considerati dalla legge come parte del sistema di cooperazione sono divisi in 4 categorie, ovvero: le amministrazioni dello stato, le università e gli enti pubblici; le regioni, le province autonome e gli enti locali; le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro; i soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge 125.

Importante sottolineare che dunque la legge 125  riconosce e valorizza il ruolo delle Organizzazioni della società civile (OSC), tra le quali rientrano, tra le altre, le Organizzazioni Non Governative (ONG).