Enti del Terzo Settore (ETS): cosa sono?
Cosa sono gli ETS, ovvero gli Enti del Terzo Settore? Gli ETS rappresentano una delle principali novità della “Riforma del Terzo settore”, cioè il complesso di norme che ha ridisciplinato il no profit e l’impresa sociale. Ecco allora la storia e la definizione delle organizzazioni che hanno ricevuto tale qualificazione giuridica.
Cosa sono gli ETS? E come gli Enti del Terzo Settore vengono giuridicamente riconosciuti come tali? Innanzitutto, gli ETS sono una particolare categoria di enti introdotti nell’ordinamento giuridico italiano come novità della riforma del terzo settore.
Stando alla legge delega 106/2016, il Terzo settore è un
Complesso di enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d’interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
E gli ETS, regolamentati dal Codice del Terzo Settore, sono dunque tutte quelle organizzazioni (come Associazioni, Comitati, Fondazioni, Imprese) sia commerciali che non commerciali, che si impegnano per mettere in atto attività umanitarie, o che abbiano finalità civiche, solidaristiche, ma sempre senza scopo di lucro (“eccezione” fatta solo per le imprese sociali, che hanno deroghe specifiche ma comunque molto restrittive per la distribuzione degli utili).
ETS: cosa sapere
“ETS” non è altro che una recente qualifica giuridica per indicare realtà che per perseguano le finalità sopraesposte, attraverso attività che siano di volontariato o simili. Gli enti privati possono acquisire tale qualifica, se però iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore anch’esso introdotto con la riforma del Terzo settore poiché la sua istituzione ha come obiettivo primario il facilitare la precedente categorizzazione, che avveniva su registri affidati alle Regioni e alle Province autonome.
Gli enti pubblici invece, così come gli enti privati con finalità economiche, ma anche i sindacati, i partiti politici e le società commerciali non riconosciute come Imprese Sociali, non possono giuridicamente essere riconosciuti come Enti del Terzo Settore; per quanto riguarda gli Enti Religiosi invece, il riconoscimento può avvenire solo nel caso in cui essi svolgano almeno una delle attività di interesse generale definite dalla legge.
Per divenire “Ente del Terzo Settore” è necessario fare una differenziazione a seconda della natura giuridica dell’ente (Associazione, Fondazione, e via dicendo); per essere confermati come ETS è poi necessario sottoscrivere un Atto Costitutivo e Statuto, per poi eleggere i primi organi sociali e infine richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate. Successivamente deve essere richiesta formalmente l’iscrizione all’ufficio del Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) competente per territorio.